Viaggi di istruzione per la scuola primaria
I viaggi
di istruzione per la scuola primaria vengono regolamentati dalle note CM
291/92 e la versione dell’11 aprile 2012 n. 2209. Entrambe le note
stabiliscono tutte le necessità al fine della garanzia dell’incolumità degli
studenti al di fuori dell’ambiente scolastico. I viaggi di istruzione per la
scuola primaria devono tenere conto di vari criteri stabiliti dal Collegio dei
docenti e dal Consiglio delle attività scolastiche. Dal 1 settembre del 2000 il
l “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche” ha subito alcune modifiche, sancendo la
completa autonomia decisionale alle istituzioni scolastiche.
La scelta delle mete di viaggio
La scelta
delle mete per i viaggi di istruzione della scuola primaria viene presa in
collaborazione tra i docenti e i genitori degli studenti. Il ruolo della
famiglia risulta in questo caso determinante ai sensi dell’art.
10 comma 3 lettera e D.L.vo 297/94, contribuendo attivamente
all’interno delle proposte durante il consiglio di classe.
Norme giuridiche sui viaggi di istruzione per la scuola primaria
Quali sono le norme che disciplinano i viaggi di istruzione per la scuola primaria? La nota CM 291/92 esclude dalla trasferte gli studenti della scuola materna, sulla base dell’età inferiore dei soggetti, fatta eccezione in determinati casi in piena tutela e sicurezza. I viaggi di istruzione per la scuola primaria non rappresentano un’eventualità obbligatoria per gli studenti.
Ai soggetti non partecipanti viene garantita la fruizione del servizio pubblico agli studi. Ma come vengono regolamentate le responsabilità da parte dei docenti in caso di infortuni o danni provocati da uno studente minorenne? A tal proposito l’art. 2048 c.c. disciplina nello specifico la “Responsabilità dei genitori; dei tutori, dei precettori e dei maestri d’arte” in caso di atto illecito da parte degli studenti, limitata alle tempistiche della durata del viaggio.
Gli organi di sorveglianza possono tuttavia avvalersi dell’impossibilità di impedimento del fatto, secondo quanto previsto dall’art. 61 della L 312/80 sulla “Disciplina della responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente” estesa alle gravi colpe durante l’esercizio della vigilanza sugli studenti. In base alla sentenza emessa dalla Cassazione n. 12501/00 la colpa può essere limitata sulla base della “culpa in vigilando” e “culpa in educando”. I criteri per la programmazione del viaggio di istruzione per la scuola primaria sono sanciti dall’art. 10 comma 3 lettera e dal D.L.vo 297/94, dove stabilire anche la disponibilità finanziaria dell’istituto, con costi ricadenti per la maggior parte a carico delle famiglie nel periodo odierno. I viaggi devono essere inoltre organizzati prevedendo la partecipazione di almeno 2/3 degli studenti.