Esami scuola secondaria di primo e secondo grado

La Ministra Azzolina è intervenuta in audizione alla Camera a proposito degli esami della scuola secondaria di primo grado. Tutto ciò che ha detto si riferisce alla bozza di ordinanza ministeriale che prevede il procedimento dell’esame. Secondo la bozza dovevano svolgersi entro l’8 giugno. La Ministra ha affermato che quanto previsto dal Decreto Legge 22/2020 gli studenti verranno valutati attraverso uno scrutino finale che terrà conto oltre al processo formativo anche di un elaborato che dovranno consegnare. L’argomento di tale elaborato verrà concordato con i docenti che faranno si che venga valorizzato il percorso di ogni studente.

Chiaramente questo elaborato verrà presentato oralmente dagli studenti in modalità telematica davanti l’intero consiglio di classe e verrà valutato in sede di scrutino finale tenendo conto dell’originalità della coerenza con l’argomento assegnato e della chiarezza con cui verrà esposto.

La Ministra ha sottolineato che proprio per accogliere tutti gli appelli che le sono pervenuti ha concesso la sua disponibilità massima per dare tutto il tempo che serve alle istituzioni scolastiche per svolgere il procedimento in tutta serenità.

Esami di Stato della scuola secondaria di secondo grado

Gli esami di stato per la scuola secondaria di secondo grado inizieranno il 17 giugno, si svolgeranno i colloqui che dureranno massimo un’ora in presenza senza mettere a repentaglio la sicurezza dei partecipanti e dei docenti. Questo è stato ribadito dalla Ministra Azzolina alla Camera dei Deputati. La Ministra ha aggiunto che il comitato tecnico scientifico sulla base della richiesta del Ministero ha autorizzato lo svolgimento di questa prova in presenza ritenendo che possa svolgersi nelle scuole, che saranno in grado di garantire condizioni di distanziamento e sicurezza. La prova verrà svolta davanti a una commissione che sarà composta da tutti membri interni e da un solo presidente esterno. Questo per consentire agli studenti di essere valutati dai docenti che conoscono il loro percorso di studio.

Sarà consentita l’ammissione di candidati esterni e questo è stato chiarito dall’articolo 4 della bozza che ancora non è legge e quest’ammissione è subordinata al superamento in presenza degli esami preliminari, così disposto dall’articolo 1 comma 7 del decreto legislativo 22/2020. I candidati esterni svolgeranno in presenza gli esami preliminari al termine di questa emergenza epidemiologica e sosterranno poi l’esame di stato conclusivo del secondo ciclo in una sessione straordinaria che fa riferimento all’articolo 7 comma 11 del decreto legislativo 62.

Sulla base di quanto stabilito dalla bozza di ordinanza, i candidati esterni sosterranno gli esami in presenza in una sessione straordinaria che avrà inizio dal 10 luglio 2020. L’ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento di una prova preliminare che deve accertare la preparazione sulle materie previste dal piano di studi degli anni per i quali non sono in possesso di promozione o di idoneità alla classe successiva.

Sosterranno l’esame preliminare anche quegli studenti che hanno l’idoneità e promozione all’ultimo anno ma che non hanno titolo e frequenza. Il superamento dell’esame preliminare varrà come idoneità per l’ultima classe. L’esame verrà sostenuto davanti al consiglio della classe dell’istituto statale o paritario. Il candidato per essere ammesso all’esame di stato dovrà conseguire un punteggio minimo di sei decimi che dovrà ottenere in ciascuna delle prove a cui è stato sottoposto. Per i candidati esterni l’esame di stato corrisponderà a quanto previsto nell’ordinanza per i candidati interni, quindi sia l’organizzazione, le tipologie di svolgimento che le prove saranno le stesse.

I requisiti per essere ammessi come candidati esterni

Saranno ammessi come candidati esterni, in base all’articolo 14 comma 1 del decreto legislativo 62/2017, coloro che avranno compiuto il diciannovesimo anno d’età entro il corrente anno solare e che avranno assolto l’obbligo di istruzione. Saranno ammessi quegli studenti in possesso di titolo che hanno conseguito al termino di un corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado che abbia almeno la durata quadriennale o che sono in possesso del diploma professionale di tecnico. Saranno ammessi anche gli studenti che hanno cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2020.

Casi di non ammissione dei candidati esterni

Ci sono dei casi per cui non è prevista l’ammissione agli esami per i candidati esterni. Ad esempio i casi di corsi quadriennali, i percorsi di secondo livello riferito agli adulti, negli indirizzi che non sono stati ancora regolamentati e che sono indicati nell’articolo 3 comma 2 numero 89/2010, come le sezioni bilingue, le sezione a opzione internazionale, il liceo classico europeo, il liceo linguistico europeo o il liceo ad indirizzo sportivo. Non sono ammessi coloro che hanno frequentato nelle sezioni operanti presso istituti statali e paritari in cui sono attuati percorsi dei decreti esabac e esabac techno.

In ogni caso i candidati esterni sosterranno l’esame di stato su percorsi del vigente ordinamento. Non è consentito ripetere l’esame di stato già sostenuto per la stessa tipologia per lo stesso indirizzo, articolazione e opzione. Per i candidati esterni le sedi di esame saranno quelle a cui gli stessi sono assegnati. Chiarisce l’articolo 16 comma 3 del decreto legislativo 62/2017 che ai candidati esterni che abbiano compiuto il percorso formativo in scuole non statali e non paritarie o in corsi di preparazione è fatto divieto di sostenere gli esami in scuole paritarie che dipendono dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi.

Assegnazione delle sedi di esame

I criteri per l’assegnazione alle sedi di esame sono disciplinati dall’articolo 14 comma 3 del decreto legislativo 62/2017. I candidati esterni devono presentare domanda di ammissione agli esami di stato all’ufficio scolastico regionale, territorialmente competente, che provvederà ad assegnare i candidati distribuendoli in modo uniforme sul territorio e li distribuirà e assegnerà in istituti scolastici statali o paritari che abbiano sede nel comune di residenza del candidato. Oppure, in caso di assenza nel comune di tali istituti, all’indirizzo di studio indicato nella domanda dallo stesso candidato.

I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari e il loro numero non può superare il 50% dei candidati interni. Questo fermo restando il limite numerico di 35 candidati.

Credito scolastico per i candidati esterni

Anche per i candidati esterni esiste un credito scolastico riconosciuto. Tale credito è attribuito dal consiglio di classe davanti a cui sosterranno l’esame preliminare sulla base dei risultati delle prove preliminari secondo quanto previsto nella tabella C dell’allegato A ancora in bozza. Il massimo delle fasce di credito sarà 21/22.

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