Richiesta ferie docenti

Richiesta ferie docenti

Alcuni chiarimenti sulla richiesta ferie del personale scolastico assunto a tempo indeterminato. I docenti hanno diritto a 30 giorni di ferie se la loro anzianità di servizio non supera i tre anni compresi quelli di servizio pre-ruolo, per tutti gli altri i giorni di ferie sono 32.

Da ricordarsi, però, che la settimana scolastica è articolata quasi ovunque su cinque giorni e non su sei e per il comparto scuola restano i sei giorni. Al momento del conteggio delle ferie e quindi della domanda vanno conteggiati anche i sabati nel conto dei 30 o 32 giorni di ferie.

Quando usufruire delle ferie

I giorni di ferie non sono riducibili per assenze di malattia o congedi parentali e di maternità, o per congedi lutto. Anche nella malattia parzialmente retribuita, restano i 30 o 32 giorni di ferie.

Si può usufruire delle ferie nei mesi di luglio e agosto fatto salvo il periodo a luglio in cui si svolgano attività come gli esami. Oltre questo periodo il docente può usufruire dei giorni di ferie nei periodi di sospensione delle lezioni sia in quelli stabiliti dai calendari scolastici della regione, sia nei periodi di chiusura delle attività per altri motivi.

Attenzione, però, che nei giorni di sospensione delle lezioni non si può usufruire delle ferie laddove sia previsto dal piano delle attività degli impegni come riunioni del consiglio di classe, scrutini, consiglio di interclasse, collegio docenti. Mentre nei giorni in cui non sono previste queste attività si potrà usufruire delle ferie, sia a giugno dalla sospensione delle lezioni fino al 30 giugno. Sia dal 1 settembre fino alla riapertura delle lezioni.

Si ricorda che il piano delle attività, sia deliberato a settembre sia modificato dal collegio docenti non deve prevedere impegni nei giorni in cui si intende richiedere le ferie.

Interruzione delle ferie

L’interruzione delle ferie è possibile quando interviene una malattia che supera i tre giorni o per malattia con ricovero ospedaliero. In questi casi il docente deve informare la segreteria di questa malattia e interrompere le ferie, presentando la documentazione necessaria, come certificato medico, foglio di ricovero e altro necessario.

Le ferie non godute possono essere rimandate come previsto dall’articolo 13 comma 10 del 2007 in particolari casi di servizio o malattia, nell’anno scolastico successivo ma sempre durante periodi di non attività della scuola. Un esempio è un rientro di un docente che ha usufruito della maternità obbligatoria.

Si può usufruire delle ferie durante lo svolgimento delle attività scolastiche? Si ma soltanto per sei giorni previa richiesta al dirigente scolastico. In questo caso le ferie non possono prevedere alcun onere per lo Stato. L’insegnante, quindi, non può essere sostituita in questo caso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *