Congedo parentale: come richiederlo

Il Dlgs. n. 151 del 2001 prevede la possibilità per i genitori di richiedere un periodo di assenza dal lavoro in seguito alla nascita di un figlio.
Oltre ai 5 mesi di congedo per maternità obbligatorio secondo le leggi Italiane, è possibile dunque richiedere anche il congedo parentale che, come il congedo obbligatorio, è coperto dall’INPS sulla base del 30% della retribuzione media giornaliera.
Il congedo parentale retribuito, però, non spetta per la durata dell’intera assenza dal lavoro ma entro limiti temporali stabiliti, anche se, di fatto, si tratta di una aspettativa che può essere frazionata in modalità oraria secondo quanto stabilito dal CCNL.
Come funziona il Congedo parentale
Il congedo parentale è un periodo di aspettativa dall’attività lavorativa in aggiunta a quello già obbligatorio di 5 mesi in caso di maternità.
Questa tipologia di congedo è attivabile fino al compimento dei 12 anni del figlio, in base alle condizioni che si vengono a verificare nel nucleo familiare (presenza di entrambi i genitori o assenza di uno di essi, etc).
Quando sussiste una situazione in cui sono presenti entrambi i genitori, ad esempio, il periodo di congedo è pari:
- 6 mesi dopo il periodo obbligatorio nel caso usufruisca del congedo solo la mamma
- 7 mesi se il congedo è richiesto esclusivamente dal padre
- Se il congedo parentale è richiesto da entrambi i genitori, il limite massimo è di 11 mesi, suddivisi secondo le direttive accennate precedentemente (6 mesi per la madre e 7 mesi per il padre).
In caso di genitori adottivi o affidatari, valgono le stesse regole; nel caso invece sia presente un solo genitore (come nei casi di morte del coniuge o affidamento del figlio ad un solo genitore), è previsto un congedo parentale continuativo di 10 mesi nell’arco dei primi 8 anni di vita del bambino.
Congedo parentale nel 2019: tipo di indennità
L’indennità erogata dall’INPS nel caso di richiesta di congedo parentale è regolata secondo i seguenti limiti:
- L’Indennità per congedo parentale concessa fino ai 6 anni di età del bambino è concessa per un periodo complessivo di 6 mesi.
- Dai 6 agli 8 anni di età del bambino, i genitori possono richiedere un’indennità per i giorni che mancano al raggiungimento dei 6 mesi previsti e richiedere ulteriori periodi di aspettativa fino al raggiungimento massimo degli 11 mesi, purché il reddito del richiedente sia inferiore di 2,5 volte l’intero importo del trattamento a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria
- L’indennità di congedo parentale non spetta dagli 8 ai 12 anni del figlio
È bene inoltre precisare che il reddito individuale di ciascun richiedente non può superare i 16.672,83 €; tale cifra viene determinata calcolando l’importo del trattamento a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria (513,01 €) moltiplicato per 13 mensilità. La cifra ottenuta (6,669,13 €) va moltiplicata poi per 2,5.
Quando si parla di reddito, ci si riferisce a quello soggetto a regolare tassazione IRPEF, ad accezione di:
- Reddito derivante dalla prima casa
- Trattamento di fine rapporto
- Somme arretrate
- Redditi tassati alla fonte
- Redditi esenti da qualsiasi tipo di tassazione
L’indennità per il congedo parentale è pari al 30% della retribuzione media giornaliera, fattore che subisce delle variazioni in base alla posizione lavorativa; gli operati, infatti, hanno diritto all’indennizzo di tutte le giornate di assenza eccezion fatta per le festività e le domeniche, mentre gli impiegati sono indennizzabili in toto tranne che per le festività che cadono di domenica.
Solitamente, l’indennità in caso di congedo parentale viene anticipata dal datore di lavoro, il quale la recupererà sui contributi da versare all’Istituto di Previdenza Sociale (INPS).