Dimissioni volontarie: come funzionano

dimissioni volontarie

Quando un lavoratore dipendente decide di recedere spontaneamente dal contratto di lavoro, si parla di dimissioni volontarie.

Naturalmente, vigono atti e regole diverse in base ad una serie di fattori che portano il lavoratore ad optare per le dimissioni volontarie.

Cosa sono le dimissioni volontarie?

Come già accennato, in tutti i casi in cui un dipendente decida, per motivi personali, di licenziarsi dal luogo di lavoro, si crea un atto di dimissioni volontarie.

Dato che la pratica delle dimissioni non ha mai avuto una regolamentazione troppo chiara, le nuove regole imposte dal Ministro del Lavoro Elsa Fornero con la Legge 92/2012 hanno puntato a ridurre il fenomeno delle cosiddette “dimissioni bianche”, ovvero, quegli atti scorretti portati avanti dal datore di lavoro per decidere a propria discrezione il momento in cui concedere il licenziamento al dipendente.

La soluzione a questo problema è stata trovata nell’imposizione dell’obbligatorietà di invio delle dimissioni in formato telematico attraverso un’apposita app del Ministero.

Quando dare le dimissioni volontarie?

Un dipendente può rassegnare le dimissioni dall’incarico di lavoro con un preavviso di tempo stabilito dai CCNL che, solitamente, è pari al preavviso di licenziamento.

Questo perché, in questo modo, il datore di lavoro avrà modo di trovare un adeguato sostituto che rimpiazzi il lavoratore uscente in modo appropriato.

Nel caso il lavoratore non presenti un preavviso alle proprie dimissioni, il datore di lavoro potrà rivalersi chiedendo un risarcimento pari alle giornate lavorative non coperte dal mancato preavviso.

Dimissioni volontarie: come procedere

A parte pochissime eccezioni, le dimissioni volontarie devono essere presentate dal lavoratore dipendente esclusivamente tramite modalità telematica.

Questa operazione può essere svolta sul portale ClicLavoro accedendo con le proprie credenziali, tramite l’intervento di un patronato o attraverso l’operato di un Consulente del Lavoro.

Per quanto riguarda la presentazione telematica delle dimissioni, è possibile recarsi sul sito dell’INPS all’indirizzo https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50916 e accedere all’apposito servizio dove, previa compilazione di una form, sarà possibile inviare la propria richiesta di dimissioni volontarie.

Nel caso di una lavoratrice che decide di abbandonare il lavoro durante i primi 3 anni di vita del figlio, è possibile bypassare lo step del preavviso e optare per le dimissioni in tronco; in questa circostanza, però, è necessario convalidare le proprie dimissioni presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Dimissioni volontarie nel periodo di prova

Per coloro che decidono di abbandonare la posizione lavorativa durante il cosiddetto “periodo di prova” (lasso di tempo che viene impiegato per capire se un lavoratore è consono alla mansione che deve svolgere), non è previsto l’obbligo di presentare alcun preavviso.

Naturalmente, dato che si tratta di un periodo che non è coperto dal contratto vero e proprio, al lavoratore non spetterà alcuna indennità in caso di richiesta di dimissioni volontarie.

Dimissioni volontarie: cosa succede con l’indennità di disoccupazione

Quando un lavoratore opta per le dimissioni volontarie, è pressoché certo che non abbia diritto ad alcuna indennità di disoccupazione in quanto tali prestazioni INPS non prevedono la richiesta volontaria di interruzione del rapporto di lavoro.

Esistono però alcune eccezioni, come nel caso di dimissioni per giusta causa: in questo caso, infatti, il lavoratore ha diritto all’indennità di disoccupazione perché si presuppone che il rapporto di lavoro sia stato interrotto non per volontà del dipendente ma per gravi inadempienze del datore di lavoro, come mancato pagamento dello stipendio, mancato versamento dei contributi previdenziali, mobbing o ingiurie ai danni del dipendente.

C’è da dire che, qualunque sia la tipologia di lavoro per la quale viene presentata richiesta di dimissione volontaria, le spettanze maturate (permessi, ferie etc) devono comunque essere obbligatoriamente pagati dal datore di lavoro nell’ultima busta paga.

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