Congedi parentali per docenti: come funzionano

Congedi parentali per docenti

Una volta terminato il periodo di maternità obbligatoria, il congedo parentale per i dipendenti pubblici e privati è sicuramente il primo strumento che riesce a conciliare il rapporto tra vita privata e lavoro. Infatti a scuola il congedo di tipo parentale potrà essere richiesto dai docenti e dal personale ATA che abbiano dei figli entro i 12 anni ed in qualsiasi momento dell’anno scolastico. Solitamente il periodo natalizio è quello più intricato relativamente al numero di richieste di giorni per il congedo parentale e infatti non a caso uno di quelli in cui la domanda e la richiesta di supplenti aumenta in modo esponenziale da parte degli istituti scolastici. Anche i docenti che sono stati assunti e possiedono un contratto a tempo determinato possono decidere di prendere il congedo parentale. Attraverso questo metodo il lavoratore non è tenuto a recuperare le ore di lavoro dovute. Il congedo parentale oppure anche denominata prima astensione facoltativa, è stato oggetto, attraverso il decreto legislativo 15 06 2015 n. 80, sono state apportate delle importanti revisioni normativi. Andiamo quindi a vedere le novità per il congedo parentale per i docenti e per il personale ATA.

Chi ne diritto, tempistiche e retribuzione

In passato il regime accordava un periodo di congedo parentale che fosse pari, in totale a 6 mesi, e che la madre lavoratrice poteva utilizzare fino al compimento degli 8 anni del figlio e che aveva queste percentuali di retribuzione:

  • fino a 3 anni di età del minore, la retribuzione era del 100% per il primo mese e del 30% per i seguenti 5 mesi;
  • dai 3 ai 6 anni di età del minore, la retribuzione poteva essere corrisposta solo se il reddito della madre richiedente risultava inferiore di 2,5 al minimo pensionabile corrisposto dall’Inps;
  • dai 6 agli 8 anni di età del minore, retribuzione non corrisposta.

Al momento le novità che sono state introdotte nel decreto legislativo 80 del 2015 prevede come prima cosa l’ampiamento ai primi dodici anni di vita del minore e di conseguenza le percentuali vengono livellate su periodi di indennizzo diversi, fino al sesto anno, da sei a otto anni e dall’ottavo al dodicesimo anno. In più un’altra novità riguarda invece la possibilità di fruizione di questo congedo parentale ad ore anche per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Ci sarà anche una retribuzione al 100% per i primi trenta giorni di congedo utilizzati entro il dodicesimo anno del minore confermata da una recente sentenza.

Il congedo ad ore

Dovremo accordarci con il dirigente scolastico per evitare la fruizione del congedo selvaggio che crei dei problemi al sistema didattico. Vige anche un limite di cumulabilità cos’ chi utilizzi il congedo parentale non potrà utilizzare in contemporanea: del congedo parentale orario per altro figlio; dei permessi per allattamento, anche per altro figlio; dei permessi orari (di norma, due ore giornaliere ), in alternativa al prolungamento del congedo parentale a giorni, per l’assistenza ai figli disabili fino al compimento dei tre anni di vita del proprio figlio.

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