Aspettativa per motivi personali: quando richiederla
Secondo quanto previsto dalla legge vigente, al lavoratore dipendente è garantita la possibilità di richiedere un’aspettativa che consenta l’assenza dal luogo di lavoro con la garanzia del mantenimento del posto quando sussistono motivi validi.
Questa aspettativa per motivi personali può essere di 2 tipologie, retribuita o non retribuita.
Vediamo in questo articolo quando è possibile richiedere una aspettativa per motivi personali e quali sono i casi in cui è previsto un’indennità economica.
Aspettativa dal lavoro per motivi personali retribuita: in quali casi viene concessa?
Solitamente, le aspettative vengono concesse al lavoratore che si assenta dal luogo di lavoro per motivazioni di particolare gravità ed importanza, come cause riconducibili ad una situazione di emergenza medica o amministrativa.
Ad esempio, i dipendenti che hanno in famiglia una persona gravemente disabile hanno diritto ad un congedo retribuito che non superi i 2 anni dell’intera attività lavorativa; questa aspettativa per motivi di salute gravi è concessa in caso di legame stretto di parentela tra il lavoratore dipendente e il familiare con disabilità.
Il congedo in questione spetta in base al seguente ordine di priorità:
- Coniuge convivente;
- Un genitore in caso di decesso o grave impossibilità del coniuge
- Figli conviventi
- Fratelli o sorelle conviventi
Per ottenere l’indennità in seguito all’aspettativa da lavoro per gravi motivi personali è necessario inoltrare una richiesta telematica all’INPS.
Anche gli invalidi civili che presentano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% possono richiedere ogni anno un’aspettativa dal lavoro della durata non superiore al mese solare. La richiesta per l’aspettativa deve essere inoltrata all’azienda presso la quale il dipendente lavora insieme alla certificazione del medico che attesti l’infermità.
Anche in questo caso si parla di aspettativa dal lavoro retribuita, in quanto il trattamento economico del dipendente è a carico dell’azienda, senza alcun intervento dell’INPS.
Aspettativa per motivi personali non retribuito: in quali casi si verifica?
Ci sono casi stabiliti dalla Legge art. 4 L. 53/2000 e artt. 2 e 3 D.M. n. 278/2000 secondo cui il lavoratore dipendente può comunque richiedere un’aspettativa dal lavoro per motivi personali della durata di 2 anni nell’arco dell’intera attività lavorativa, anche se questo congedo non sarà retribuito.
In caso di motivi gravi riconducibili alla propria situazione personale o a quella di un parente prossimo come il coniuge, i figli e i genitori, il lavoratore può dunque richiedere l’aspettativa.
Dato che la decisione se ammettere la richiesta di congedo è a discrezione dei singoli contratti lavorativi, un eventuale diniego deve essere ampiamente motivato entro 10 giorni dalla presentazione della domanda che, comunque, può essere ripresentata dal lavoratore entro i successivi 20 giorni.
La domanda deve essere consegnata all’Ufficio Personale dell’azienda secondo quanto stabilito da un modulo pre-stampato in cui è necessario indicare il periodo e la durata di aspettativa che si intende richiedere.
Se non si ha a disposizione il modulo pre stampato, è possibile inviare una lettera in cui dovranno essere riportati i seguenti dati:
- Dati personali quali nome, cognome, indirizzo
- Data di assunzione presso l’azienda
- Tipo di contratto
- Mansione specifica
- Durata dell’aspettativa che si richiede
- Motivi della richiesta (in molti casi, la dicitura è semplicemente “motivi personali”)
Anche i lavoratori con problemi di tossicodipendenza possono richiedere un periodo di aspettativa non retribuita con l’obiettivo di portare avanti nella maniera più appropriata un percorso di disintossicazione.
Nel caso di questa aspettativa per motivi personali, è necessario farsi rilasciare lo stato di tossicodipendenza dal SERT dell’ASL di competenza.
Anche i lavoratori dipendenti che vengono chiamati a coprire cariche pubbliche e quelli che devono assentarsi per esigenze formative hanno diritto ad un periodo di aspettativa non retribuita.