Quando è obbligatorio il medico del lavoro

medico del lavoro

La figura professionale del medico del lavoro viene anche chiamata medico competente. Quando si rende necessaria dal punto di vista legale? Il medico del lavoro svolge la sua professione all’interno della branca della medicina legata al lavoro. Questa figura professionale opera in collaborazione con le aziende al fine di garantire la salute dei dipendenti e la sicurezza dei luoghi di lavoro. In alcuni casi la presenza del medico del lavoro si rende necessaria, mentre in altri non è previsto alcun obbligo legale.

Medico del lavoro o competente 

Il medico del lavoro, o medico competente, possiede tutti i requisiti sanciti all’interno dell’art.38 del D.lgs 81/08, per la collaborazione con il datore di lavoro all’interno delle varie sedi aziendali. Il medico del lavoro si occupa nello specifico della sorveglianza sanitaria dei dipendenti, garantendo la sicurezza necessaria negli ambienti professionali. 

Il medico del lavoro viene scelto dal datore di lavoro secondo quanto previsto dall’art.2 D.lgs 81/08, e non presenta alcuna corrispondenza con la figura medica adibita al controllo delle visite fiscali dei dipendenti. Le mansioni professionali del medico del lavoro sono stabilite all’interno del Testo Unico per la sicurezza sul lavoro D.lgs 81/08. Il medico del lavoro è soggetto al rispetto di determinati compiti nell’azienda, laddove si renda necessaria la sua presenza.

Quando la presenza del medico del lavoro si rende obbligatoria 

Il medico del lavoro è tenuto a svolgere un ruolo di sorveglianza in caso di movimentazione manuale di carichi e movimenti ripetuti riferiti agli arti inferiori; attività a unità videoterminale; esposizione a sostanze pericolose per la salute; esposizione ad agenti fisici come il rumore, campi elettromagnetici, attività meccaniche; lavoro notturno; attività su impianti elettrici ad alta tensione; verifica dei requisiti psico-fisici. 

Tra le altre sorveglianze professionali si trovano le esposizioni agli agenti biologici; professioni svolte in ambienti confinati; lavoro nei cassoni ad aria compressa; esposizione alle radiazioni ionizzanti; per le dovute verifiche sull’assunzione di sostanze stupefacenti; in caso di addetti del settore sanità esposti al rischio infortunistico. A parte rientrano invece i controlli alcolimetrici, per tutte le categorie professionali previste dall’Intesa Stato Regione 16 marzo 2006. 

La figura del medico del lavoro può inoltre essere soggetta a norme regionali particolari, come nel caso del Decreto Direzione Generale Salute n. 1819 del 05/03/2014 sull’utilizzo delle scale portatili all’interno dei cantieri temporanei. Per tutti gli altri ruoli professionali non si rende obbligatoria la presenza del medico del lavoro all’interno dell’ambiente di lavoro, poiché sarebbe intesa come una violazione dello Statuto dei Lavoratori. La sorveglianza sanitaria non può quindi essere estesa a tutti professionali.

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